Viene
infatti abolita la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, che assegna
alio Stato alcune competenze legislative esclusive e alle regioni invece altre.
In questa
maniera lo Stato avrà competenza su tutte le materie legislative, tra le quali
le grandi reti di trasporto; l’ordinamento delle comunicazioni; la produzione,
il trasporto e la distribuzione dell’energia; il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; la tutela della salute; della sicurezza del lavoro
e delle politiche sociali; l’ordinamento della istruzione e formazione
professionale che precedentemente erano state demandate, salvo provvedimenti
quadro della legge nazionale di tipo larghissimo, alle competenze delle
regioni.
Si
introduce una clausola di “supremazia statale” che prevede che il governo possa
modificare le legislazioni regionali, intervenendo su materie oggi di
competenza esclusiva delle regioni, al fine di “omogeneizzare” la disciplina
sul territorio nazionale. In questo modo si toma indietro rispetto al concetto
di decentramento amministrativo dello Stato.
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